Lo Statuto Albertino diversamente applicato ai regnicoli duosiciliani e agli altri
Lo Statuto albertino, concesso da re Carlo Alberto di Savoia nel 1848, è stato concepito come la legge fondamentale perpetua ed irrevocabile della monarchia Sabauda. Esso è durato finché c’è stata la monarchia ed è decaduto quando è entrata in vigore la Costituzione repubblicana. Ispirato in buona parte, dalla costituzione della Restaurazione francese del 1816, ha fatto considerare il Regno di Sardegna, sia sul piano della retorica risorgimentale, sia sul piano delle relazioni internazionali, uno Stato Liberale. La reputazione di liberale è passata anche al Regno d’Italia quando questo ha adottato, nel 1861, lo Statuto come propria costituzione.
Non era, naturalmente, vero, nel senso che non basta una Costituzione per diventare liberali. È menzogna pensarlo, è pura retorica politica proclamarlo ai quattro venti. Eppure è quanto è stato proclamato fin quando, nel 1925-26, il regime fascista non ha approvato le leggi speciali che abolivano il carattere elettivo delle amministrazioni locali, rafforzavano il potere del prefetto, proibivano lo sciopero, limitavano la libertà di stampa e quant’altro.
A quel punto, un giurista, massone e vero liberale, Silvio Trentin sceglie volontariamente l’esilio e si trasferisce in Francia. Qui comincia a riflettere su come possa essersi verificata la resistibile ascesa del fascismo. Nel volume Dallo Statuto Albertino al regime fascista, egli sostiene che questa Costituzione ha favorito l’affermazione del fascismo. Per più motivi.
Il primo è che l’irrevocabilità dello Statuto è la caratteristica che più stride con il fatto di considerarlo una costituzione liberale. È da questa irrevocabilità che nasce il fatto che lo Statuto riuscirà a convivere, quindi a legittimare, una dittatura come quella fascista.
Il secondo limite è il fatto che lo Statuto non prevedesse alcuna procedura per affermare che una legge approvata dal Parlamento fosse incostituzionale. Anche questo ha permesso al regime fascista di emanare le leggi fascistissime e allo Statuto di convivere con il Fascismo.
Lo Statuto statuisce che i poteri esecutivo, legislativo e giudiziario promanano dal Re. Promanando tutto dal Re, questi, attraverso il suo Ministro di Grazia e Giustizia, può subordinare i magistrati al potere esecutivo. E lo fa con una circolare ministeriale del Guardasigilli, quasi sicuramente il massone Filippo Cordova, emanata nel 1862. Questa viene firmata dal direttore di grazia e giustizia signor Giuseppe Robecchi, deputato dal 1861 e senatore dal 1865, e diramata da Torino a tutti i collegi giudiziari delle province meridionali. Con essa, “s’ingiunge a’ procuratori generali, che per molti reati, e principalmente per quelli politici prima di mettere in libertà i prevenuti e gli accusati debbasi consultare la polizia, alla quale si dà perciò la supremazia sul potere giudiziario”.
Questa subordinazione segue i Duosiciliani ovunque siano inviati: per esempio, a Livorno, dove un Procuratore del Re si vede imporre dall’esecutivo una disposizione contra legem, attraverso un rapporto del 29 febbraio 1868: “Il sotto Prefetto di Portoferrajo con suo rapporto del dì 13 dello spirante mese referiva che quel Procuratore del Re, mentre per lo addietro, nella occorrenza d’inviare avanti ai Tribunali del continente come testimoni individui soggetti a domicilio coatto in detta Isola, usava richiedermi la traduzione sotto scorta alla sotto Prefettura, ora invece derogando da quel sistema fa notificar loro per mezzo degli uscieri la relativa citazione come a tutti gli altri cittadini; partendosi dal principio che la legge sul domicilio coatto è cessata e che in conseguenza gli individui che tutt’ora sono colà trattenuti come domiciliati coatti non possono essere altrimenti soggetti alli speciali disposizioni della legge 17 maggio 1866 e delle istruzioni relative”.
Il sotto Prefetto rileva “che questa innovazione, mentre paralizza la vigilanza e la disciplina pei coatti può facilmente offrire pretesto all’evasione di qualcuno”. Il Procuratore osserva che, essendo scaduti i termini di legge per il domicilio coatto, la persona in questione è da considerarsi uomo libero. E, se uno è libero, nessun allontanamento si può configurare come evasione. Evade solo l’uomo privato della libertà. Il Procuratore dichiara che abbandonerà questa posizione solo se gli arriverà l’ordine dal suo superiore gerarchico in magistratura o dal Ministro di Grazia e Giustizia.
L’empara di polizia, cioè il fatto che l’esecutivo prevalga sul giudiziario, è pratica costante in tutte le province meridionali ed è pratica costante anche al Centro e al Settentrione, quando la legge ha a che fare con Duosiciliani. Tanto è vero che tutti i domiciliati coatti, passato il tempo di condanna (un anno per i manutengoli di briganti, i vagabondi e gli oziosi o due anni per i camorristi), non possono andare liberi se non vi è il placet del Ministero dell’Interno. Per esempio, i parenti dei briganti vengono costretti a restare al confino oltre i termini di pena perché il Ministero dell’Interno li rilascia solo dopo la morte o la cattura del loro parente. Ma vi sono altri casi. Mi limito a segnalare quello di Angelini Agostino, di 36 anni al 1868, barbiere, della provincia di Napoli. Al domicilio coatto dal 1864 al 1868, nell’Archivio di Stato di Livorno sono riscontrabili su di lui 6 documenti da cui si ricava: giunge alla Capraia l’11 dicembre1864; viene successivamente trasferito a Portoferraio e, quindi, a Rio: è stato inviato al confino come camorrista di Napoli e, quindi, destinato a scontare un confino obbligato di massimo due anni, come prescrive la legge. A dicembre del 1866 dovrebbe, per legge, essere rilasciato. Eppure si trova un ulteriore documento a suo nome con data 1 ottobre 1867. Egli sta per terminare il terzo anno di confino. Con la data del 29 agosto 1868, ci sono tre documenti che mostrano una intensa attività tendente a chiudere la questione del suo, forzato e illegale, trattenimento all’isola d’Elba. Questa conclusione non prevede il suo ritorno a casa. La condizione per liberarlo è che egli chieda ufficialmente di emigrare in America. Di fatto, è costretto a farlo. L’ultimo documento così conclude: “Autorizzato a emigrare a Buenos Aires. Controllato perché lo faccia. Si chiede che si vigili che prenda la nave, come concordato”.

